Condizioni Generali di Vendita § 1 Applicazione, Informazioni Generali(1) Le presenti condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente. Condizioni generali di acquisto difformi, contrastanti o integrative da parte dell’acquirente entreranno a far parte del contratto solo se e nella misura in cui ne avremo espressamente riconosciuto la validità per iscritto. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all’acquirente senza riserve, pur conoscendo le condizioni generali dell’acquirente.(2) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili (“beni”), indipendentemente dal fatto che tali beni siano di nostra produzione o acquistati da fornitori terzi (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo, queste CGV si applicano nella versione valida al momento dell’ordine dell’Acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione comunicata all’Acquirente in forma scritta o testuale.(3) Le presenti condizioni di vendita regolano anche tutte le transazioni future tra le parti e si applicano anche qualora effettuiamo la consegna senza riserve nonostante la conoscenza di condizioni diverse o contrastanti.(4) Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, enti pubblici o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi dell’art. 310, comma 1 BGB (Codice Civile Tedesco). Non stipuliamo contratti con consumatori privati (contratti B2C).(5) Le dichiarazioni e notifiche giuridicamente rilevanti dell’acquirente relative al contratto (ad es. fissazione di termini, segnalazione di difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano salvi gli obblighi di forma previsti dalla legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.(6) Eventuali riferimenti all’applicazione di disposizioni di legge hanno solo scopo esplicativo. Pertanto, le disposizioni di legge si applicano anche senza tale precisazione, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse dalle presenti CGV.§ 2 Offerta, Accettazione(1) Le nostre offerte sono non vincolanti e senza impegno. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo consegnato cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, planimetrie, calcoli, riferimenti a norme EN), altre descrizioni di prodotto o documenti – anche in formato elettronico – all’acquirente. (2) Per tutti gli ordini è previsto un valore minimo d’ordine, il cui importo varia in base al paese di destinazione della merce. Le nostre attuali condizioni d’ordine e spedizione, nonché i relativi valori minimi d’ordine, sono disponibili al seguente link: https://shop.ootb.de/en/shippinginfo (3) L'ordine della merce da parte dell'acquirente sarà considerato un'offerta vincolante di contratto. Salvo diversa indicazione nell'ordine, siamo autorizzati a accettare tale offerta contrattuale entro un periodo di due settimane. L' accettazione può essere dichiarata in forma scritta (ad esempio tramite conferma d'ordine) o mediante la consegna della merce all'acquirente.§ 3 Prezzi, Pagamento(1) Salvo diverso accordo nei singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, oltre all'IVA di legge, esclusi i costi di imballaggio e spedizione.(2) Nel caso in cui, per un articolo che non abbiamo già a magazzino, dopo l'accettazione da parte nostra di un ordine dell'acquirente, il prezzo di costo che dobbiamo sostenere per il reperimento di tale articolo aumenti di almeno il 20% senza che ciò sia a noi imputabile, si applica quanto segue: Siamo autorizzati, a nostra scelta, (a) a risolvere il contratto di acquisto con il cliente relativamente a tale articolo oppure (b) ad adeguare il prezzo di acquisto concordato con il cliente aggiungendo l'aumento del prezzo di costo al prezzo di acquisto concordato senza alcun ricarico. Se esercitiamo la suddetta opzione di adeguamento del prezzo, il cliente avrà a sua volta il diritto di risolvere il contratto di acquisto con noi relativamente a tale articolo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nostra comunicazione di adeguamento del prezzo. In caso di risoluzione nei casi sopra menzionati, sono escluse ulteriori pretese, in particolare richieste di risarcimento per perdita di profitto e/o per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente in relazione all'approvvigionamento alternativo dell'articolo annullato.(3) In assenza di una nostra diversa indicazione, in caso di vendita con spedizione, il Cliente sosterrà il costo effettivo del trasporto franco magazzino e il costo di qualsiasi assicurazione sul trasporto richiesta dal Cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici saranno a carico dell'acquirente.(4) Il prezzo di acquisto dovrà essere pagato entro 14 giorni dalla fatturazione. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo, a effettuare una consegna in tutto o in parte solo previo pagamento anticipato. Comunicheremo tale riserva al più tardi con la conferma d'ordine.(5) Alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato, l'acquirente sarà in mora. Durante il periodo di mora, sarà applicato un tasso di interesse del 10% annuo sul prezzo di acquisto. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni da mora. Il nostro diritto agli interessi commerciali di mora (§ 353 HGB) rimane invariato nei confronti dei commercianti.(6) Se dopo la conclusione del contratto risulta che il nostro credito per il pagamento del prezzo di acquisto è messo a rischio dall'insolvenza del Cliente (ad esempio, richiesta di apertura di procedura concorsuale), siamo autorizzati a sospendere l'esecuzione secondo le disposizioni di legge e – se necessario dopo aver fissato un termine – a recedere dal contratto (art. 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati) siamo autorizzati a recedere dal contratto immediatamente; restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la non necessità di fissazione di un termine.§ 4 Compensazione, Diritto di RitenzioneL' acquirente ha diritto a compensazione o ritenzione solo nella misura in cui il proprio credito sia stato accertato giudizialmente o sia incontestato. In caso di vizi nella fornitura, restano salvi i diritti dell'Acquirente, in particolare ai sensi del § 8 comma 6 seconda frase delle presenti CGV.§ 5 Termine di Consegna e Ritardo nella Consegna(1) Il termine di consegna sarà concordato individualmente o comunicato da noi con l' accettazione dell'ordine. Se ciò non avviene, il termine di consegna è di circa quattro settimane dalla conclusione del contratto.(2) I termini di consegna concordati individualmente decorrono dal ricevimento da parte dell'acquirente della nostra conferma d'ordine, ma comunque non prima della chiarificazione di tutti i dettagli necessari per l'esecuzione e della fornitura dei certificati necessari da parte dell'acquirente. Eventuali modifiche o cambiamenti ai beni da consegnare concordati dopo l'inizio del termine di consegna comportano il riavvio del termine stesso. Il termine di consegna si considera rispettato nel giorno in cui comunichiamo all'acquirente che la consegna è pronta per la spedizione.(3) Il verificarsi del ritardo nella consegna sarà determinato secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, è sempre richiesta una sollecitazione scritta da parte dell'acquirente. Se siamo in ritardo nella consegna, il Cliente può richiedere un risarcimento forfettario per il danno subito. L'importo forfettario sarà pari all'1% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo (valore della consegna) per ogni settimana di calendario completa di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore della consegna. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o che il danno subito è stato notevolmente inferiore rispetto all'importo forfettario sopra indicato.(4) I diritti dell'acquirente ai sensi del § 9 delle CGV e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare l'esclusione dell'obbligo di esecuzione (ad es. impossibilità della prestazione e/o esecuzione supplementare o se queste sono considerate irragionevoli) restano impregiudicati.§ 6 Indisponibilità della merce per causa di forza maggiore(1) Se non possiamo rispettare i termini di consegna vincolanti a causa di un caso di forza maggiore, cioè qualsiasi evento grave e imprevedibile, come in particolare guerra, conflitti terroristici, epidemie o scioperi, che sia al di fuori del controllo di una delle parti contraenti e che ci impedisca in tutto o in parte di adempiere ai nostri obblighi, inclusi incendi, inondazioni, scioperi, così come interruzioni operative non imputabili a noi o ordini ufficiali e serrate lecite, informeremo tempestivamente l'acquirente e allo stesso tempo lo aggiorneremo sul nuovo termine di consegna previsto. Comunicheremo inoltre tempestivamente all'acquirente la cessazione della forza maggiore. Faremo tutto il possibile per rimediare alla forza maggiore e limitarne gli effetti il più possibile.(2) Ci impegniamo ad adeguare il contratto alle mutate circostanze in buona fede. Per la durata e nella misura degli effetti diretti e indiretti, le parti contraenti saranno esonerate dai propri obblighi derivanti dal contratto di acquisto e non saranno tenute ad alcun risarcimento danni a tale riguardo.  Se la prestazione non sarà disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, entrambe le parti contraenti avranno il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente qualsiasi importo già corrisposto dall'acquirente.(3) Si considera caso di indisponibilità della prestazione ai sensi della presente disposizione anche la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un contratto di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili o non siamo obbligati all'approvvigionamento nel singolo caso. § 7 Consegna, Passaggio del Rischio, Spedizione (1) Salvo diverso accordo esplicito per iscritto, la consegna viene effettuata franco magazzino Lilienthal, Germania, che costituisce anche il luogo di adempimento e il luogo di eventuali prestazioni supplementari. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce verrà spedita a un’altra destinazione (vendita mediante spedizione), senza che ciò influisca sul luogo di adempimento. Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a determinare a nostra discrezione il tipo di spedizione (in particolare l’azienda di trasporto, il percorso della spedizione, l’imballaggio). (2) La consegna è subordinata all’adempimento puntuale e corretto di tutti gli obblighi a carico dell’ acquirente. Restano riservate le eccezioni basate sull’inadempimento del contratto. (3) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al più tardi al momento della consegna. Tuttavia, in caso di vendita con consegna in luogo diverso da quello di adempimento, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardo passano già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o ente incaricato della spedizione. Se è stato concordato il collaudo, questo sarà determinante per il trasferimento del rischio. Per tutto il resto, si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sui contratti d’opera. La consegna o il collaudo si considerano avvenuti se l’acquirente è in mora nell’accettazione o viola altrimenti i propri obblighi di collaborazione. (4) In caso di mora nell’accettazione o di altra violazione degli obblighi di collaborazione da parte dell’acquirente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali spese aggiuntive. A tal fine, siamo autorizzati ad addebitare un indennizzo forfettario pari all’1% del valore della merce per ogni settimana di calendario, a decorrere dal termine di consegna o – in assenza di tale termine – dalla comunicazione della disponibilità della merce per la spedizione; tuttavia, per un massimo del 5% del valore della merce in caso di mancata accettazione definitiva. Rimane salvo il diritto di dimostrare danni superiori e i nostri diritti previsti dalla legge (in particolare il rimborso di spese aggiuntive, un equo indennizzo, recesso, risoluzione); tuttavia, l’indennizzo forfettario deve essere detratto da ulteriori pretese pecuniarie. L’acquirente mantiene il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno subito è sostanzialmente inferiore rispetto all’indennizzo forfettario sopra menzionato.§ 8 Riserva di proprietà (1) Noi ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutte le nostre pretese attuali e future derivanti dal contratto di acquisto e dal rapporto commerciale in corso (crediti garantiti). (2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi, né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Finché il prezzo di acquisto non sia stato completamente pagato, l’acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se la merce dovesse essere oggetto di diritti di terzi o di altri gravami. (3) In caso di comportamento dell’acquirente in violazione del contratto, in particolare mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge e/o a esigere la restituzione della merce in virtù della riserva di proprietà. Qualsiasi richiesta di restituzione della merce non costituisce automaticamente dichiarazione di recesso; siamo invece autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà e a riservarci il diritto di recedere dal contratto. Tuttavia, se l’acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, potremo far valere tali diritti solo dopo aver fissato senza successo un termine ragionevole per il pagamento, salvo che la fissazione di tale termine sia superflua ai sensi delle disposizioni di legge. (4) L’acquirente è autorizzato, fino a revoca secondo la lett. (c) sotto, a rivendere la merce soggetta alla suddetta riserva di proprietà nel normale corso degli affari. In tal caso, si applicano inoltre le seguenti condizioni: (a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti ottenuti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione della nostra merce per il loro intero valore, considerandoci produttori. Se il diritto di proprietà di terzi permane nonostante la lavorazione, miscelazione o combinazione con beni di terzi, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori in fattura dei beni lavorati, miscelati o combinati. In ogni altro caso si applicano le stesse disposizioni previste per la merce consegnata con riserva di proprietà anche al prodotto così creato. (b) L’acquirente ci cede fin d’ora, a titolo di garanzia secondo il paragrafo sopra, i crediti futuri verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del nuovo prodotto, in toto o nella misura della nostra quota di comproprietà, se presente. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’acquirente indicati ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche ai crediti ceduti. (c) Fatto salvo il nostro diritto di esigere il pagamento diretto, l’acquirente rimane autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. A tal fine, ci impegniamo a non richiedere il pagamento dei crediti ceduti finché l’acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento, non è in mora, non è stata presentata domanda di apertura di procedura concorsuale e non abbiamo esercitato i nostri diritti ai sensi del paragrafo 3 di far valere la riserva di proprietà. Tuttavia, in tal caso siamo autorizzati a richiedere che l’acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni la documentazione pertinente e informi i debitori (terzi) della cessione. In tal caso siamo anche autorizzati a revocare il diritto dell’acquirente di rivendere o lavorare la merce soggetta alla nostra riserva di proprietà. (5) Nella misura in cui le garanzie di cui sopra superino il credito garantito di oltre il 10%, siamo obbligati, a nostra scelta, a svincolare tali garanzie su richiesta dell’acquirente. (6) Se la nostra riserva di proprietà dovesse perdere efficacia in caso di consegne all’estero o per altre ragioni, il Cliente dovrà immediatamente concederci una garanzia sulla merce fornita o altra forma di sicurezza per i nostri crediti che sia valida secondo la legge del paese interessato e che si avvicini il più possibile alla riserva di proprietà prevista dalla legge tedesca.§ 9 Garanzia (1)  La base della nostra garanzia sono le caratteristiche della merce concordate per iscritto con l’acquirente. Tutte le specifiche di prodotto che costituiscono oggetto vincolante del singolo contratto si intendono caratteristiche concordate. In assenza di accordo sulle caratteristiche, si applicano le disposizioni di legge per determinare se la merce sia difettosa o meno. (2) Sono considerate caratteristiche garantite della merce solo quelle espressamente indicate come tali. Ciò vale in particolare per gli accordi su certificazioni della merce o della nostra azienda, per le quali non assumiamo alcuna garanzia implicita o tacita. (3) In linea di principio, non rispondiamo dei difetti di cui l’acquirente era a conoscenza al momento della conclusione del contratto o che non ha conosciuto per grave negligenza (§ 442 BGB). Presupposto per qualsiasi diritto di garanzia dell’acquirente è il pieno rispetto da parte sua di tutti i requisiti relativi a ispezione e contestazione previsti dall’art. 377 HGB (Codice Commerciale Tedesco). Se durante l’ispezione o successivamente viene rilevato un difetto, questo deve esserci immediatamente comunicato per iscritto. Fermo restando l’obbligo di ispezione e segnalazione dei difetti, l’acquirente deve segnalare per iscritto i difetti evidenti (inclusi errori e mancanze nella consegna) entro due settimane dalla consegna. In caso di mancata ispezione e/o comunicazione dei difetti, la nostra responsabilità per difetti non segnalati, segnalati tardivamente o in modo non corretto, è esclusa ai sensi della normativa vigente. (4) I diritti di garanzia si prescrivono dopo 12 mesi dalla consegna. (5) In caso di non conformità della merce, spetta a noi la scelta se l’adempimento successivo debba avvenire mediante eliminazione del difetto (riparazione) o mediante consegna di un bene privo di difetti (sostituzione). Rimane salvo il nostro diritto di rifiutare la tipologia di adempimento successivo scelta qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Se l’adempimento successivo non ha avuto successo, l’acquirente ha diritto a una riduzione del prezzo di acquisto o al recesso dal contratto. Tuttavia, in caso di difetto insignificante, l’acquirente non ha diritto al recesso. (6) Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento da parte dell’acquirente del prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, l’acquirente ha diritto a trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto. (7) L’acquirente deve concederci il tempo e le possibilità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare consegnando la merce contestata ai fini di ispezione. In caso di consegna sostitutiva, l’acquirente deve restituirci il prodotto difettoso secondo le disposizioni di legge. (8) Sosterremo o rimborseremo le spese necessarie per l’ispezione e per l’adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, secondo le disposizioni di legge se il difetto è effettivamente presente. In caso contrario, possiamo richiedere all’acquirente il rimborso dei costi sostenuti a seguito di richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto (in particolare costi di ispezione e trasporto), a meno che l’assenza del difetto non fosse riconoscibile dall’acquirente. (9) In casi urgenti, ad esempio se è in pericolo la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, l’acquirente ha il diritto di eliminare il difetto personalmente e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie. Dovrà informarci immediatamente di tale intervento, se possibile preventivamente. Il diritto di intervento diretto non sussiste se abbiamo diritto di rifiutare un corrispondente adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge. (10) In caso di difetto, le pretese dell’acquirente per danni o rimborso di spese inutili sono limitate ai sensi del § 9. Sono escluse ulteriori pretese.§ 10 Responsabilità (1) Siamo responsabili dei danni – a prescindere dal motivo giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, siamo responsabili, fatte salve le limitazioni di legge (ad es. diligenza nella gestione degli affari propri; violazione non significativa di obblighi), solo a) per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la parte contraente fa e può fare regolarmente affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico. (2) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 1 si applicano anche a terzi nonché alle violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui rispondiamo ai sensi di legge. Non si applicano in caso di occultamento doloso di un difetto o di assunzione di una garanzia per la qualità della merce e per le pretese dell’acquirente ai sensi della Legge sulla responsabilità per prodotti difettosi. (3) Resta ferma la nostra responsabilità per danni colposi alla vita, al corpo o alla salute, nonché ai sensi della Legge sulla responsabilità per prodotti difettosi. (4) Ogni responsabilità non espressamente prevista sopra è esclusa. (5) L’acquirente può recedere dal contratto per violazione di un obbligo non costituito da un difetto della merce solo se tale violazione è a noi imputabile. È escluso un diritto di recesso libero dell’acquirente (in particolare ai sensi degli artt. 650, 648 BGB). Per il resto, si applicano le condizioni e le conseguenze di legge. (6) Non sono dovute penali contrattuali tra le parti in nessun caso.§11 Controllo all’esportazione e all’importazione È esclusiva responsabilità dell’acquirente rispettare le normative vigenti in materia di controllo all’importazione e all’esportazione. È esclusivamente onere dell’acquirente valutare se un prodotto richieda una licenza di importazione o esportazione e sia soggetto alle relative disposizioni. L’acquirente deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie in tempo utile, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, e fornirci tali autorizzazioni senza necessità di richiesta.§ 12 Legge applicabile, foro competente, lingua (1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente sono regolati esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania (esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili). (2) Il luogo di adempimento e il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente è Lilienthal, Germania. Tuttavia, siamo anche autorizzati ad agire presso il foro generale dell’acquirente. Restano salve le norme imperative di legge, in particolare quelle relative alle competenze esclusive. (3) Il presente testo deve essere interpretato secondo la legge tedesca. L’elenco dei termini allegato come appendice intitolata "Elenco dei Termini" fa parte integrante del presente testo e ha la stessa piena efficacia come se fosse espressamente riportato nel corpo del testo. Se il significato di un termine inglese contenuto nell’elenco o nel presente testo differisce dal significato del corrispondente termine tedesco, prevarrà il significato del termine tedesco.Elenco dei Termini Luogo di accettazione condizioni generali di vendita mora nell’accettazione compensazione riserva di proprietà eccezione di inadempimento ausiliario nell’adempimento luogo di adempimento esigibile e dovuto trasferimento del rischio domanda riconvenzionale IVA di legge garanzia ente pubblico imprenditori interesse commerciale dopo scadenza risoluzione termine di consegna mora nella consegna sollecito eliminazione del difetto riduzione del prezzo obbligo di collaborazione adempimento successivo normale corso degli affari patrimonio pubblico speciale Legge sulla responsabilità per prodotti difettosi recesso garanzia Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG) imprenditore requisiti relativi a ispezione e contestazione vendita con spedizione interessi di mora sospensione dei pagamenti diritto di ritenzione