Condizioni
Condizioni di vendita integrali dalla versione italiana del sito OOTB. Si veda la clausola linguistica del § 12(3).
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Condizioni Generali di Vendita
§ 1 Applicazione, Informazioni Generali
(1) Le
presenti condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente. Condizioni generali di acquisto difformi, contrastanti o integrative da parte dell’acquirente entreranno a far parte del contratto solo se e nella misura in cui ne avremo espressamente riconosciuto la validità per iscritto. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all’acquirente senza riserve, pur conoscendo le condizioni generali dell’acquirente.
(2)
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano in particolare ai
contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili (“beni”),
indipendentemente dal fatto che tali beni siano di nostra produzione o
acquistati da fornitori terzi (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo,
queste CGV si applicano nella versione valida al momento dell’ordine
dell’Acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione comunicata
all’Acquirente in forma scritta o testuale.
(3) Le
presenti condizioni di vendita regolano anche tutte le transazioni
future tra le parti e si applicano anche qualora effettuiamo la
consegna senza riserve nonostante la conoscenza di condizioni diverse o
contrastanti.
(4) Le
presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei
confronti di imprenditori, enti pubblici o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi dell’art. 310, comma 1 BGB (Codice Civile Tedesco). Non stipuliamo contratti con consumatori privati (contratti B2C).
(5) Le
dichiarazioni e notifiche giuridicamente rilevanti dell’acquirente
relative al contratto (ad es. fissazione di termini, segnalazione di
difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto,
ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano
salvi gli obblighi di forma previsti dalla legge e ulteriori prove, in
particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
(6)
Eventuali riferimenti all’applicazione di disposizioni di legge hanno
solo scopo esplicativo. Pertanto, le disposizioni di legge si applicano
anche senza tale precisazione, a meno che non siano direttamente
modificate o espressamente escluse dalle presenti CGV.
§ 2 Offerta, Accettazione
(1)
Le nostre offerte sono non vincolanti e senza impegno. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo consegnato cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, planimetrie, calcoli, riferimenti a norme EN), altre descrizioni di prodotto o documenti – anche in formato elettronico – all’acquirente.
(2)
Per tutti gli ordini è previsto un valore minimo d’ordine, il cui importo
varia in base al paese di destinazione della merce.
Le nostre attuali condizioni d’ordine e spedizione, nonché i relativi valori minimi d’ordine, sono disponibili al seguente link:
https://shop.ootb.de/en/shippinginfo
(3)
L'ordine della merce da parte dell'acquirente sarà considerato un'offerta vincolante di
contratto. Salvo diversa indicazione nell'ordine, siamo autorizzati a
accettare tale offerta contrattuale entro un periodo di due settimane. L'
accettazione può essere dichiarata in forma scritta (ad esempio tramite conferma d'ordine) o mediante la consegna della merce all'acquirente.§ 3 Prezzi, Pagamento
(1) Salvo
diverso accordo nei singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della
conclusione del contratto, franco magazzino, oltre all'IVA di legge, esclusi i costi di imballaggio e spedizione.
(2) Nel
caso in cui, per un articolo che non abbiamo già a magazzino, dopo l'accettazione da parte nostra di un ordine dell'acquirente, il prezzo di costo
che dobbiamo sostenere per il reperimento di tale articolo aumenti di almeno il 20% senza che ciò sia a noi imputabile, si applica quanto segue: Siamo
autorizzati, a nostra scelta, (a) a risolvere il contratto di acquisto con
il cliente relativamente a tale articolo oppure (b) ad adeguare il prezzo di acquisto
concordato con il cliente aggiungendo l'aumento del prezzo di costo
al prezzo di acquisto concordato senza alcun ricarico.
Se esercitiamo la suddetta opzione di adeguamento del prezzo, il
cliente avrà a sua volta il diritto di risolvere il contratto di acquisto
con noi relativamente a tale articolo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nostra comunicazione di adeguamento del prezzo. In caso di risoluzione
nei casi sopra menzionati, sono escluse ulteriori pretese, in particolare
richieste di risarcimento per perdita di profitto e/o per
i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente in relazione all'approvvigionamento alternativo dell'articolo annullato.
(3) In
assenza di una nostra diversa indicazione, in caso di vendita con spedizione, il Cliente sosterrà il costo effettivo del trasporto franco
magazzino e il costo di qualsiasi assicurazione sul trasporto richiesta dal
Cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici
saranno a carico dell'acquirente.
(4) Il
prezzo di acquisto dovrà essere pagato entro 14 giorni dalla fatturazione.
Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un
rapporto commerciale continuativo, a effettuare una consegna in tutto o in parte
solo previo pagamento anticipato. Comunicheremo tale riserva
al più tardi con la conferma d'ordine.
(5) Alla
scadenza del termine di pagamento sopra indicato, l'acquirente sarà in
mora. Durante il periodo di mora, sarà applicato un tasso di interesse del 10% annuo
sul prezzo di acquisto. Ci riserviamo il diritto di far valere
ulteriori danni da mora. Il nostro diritto agli interessi commerciali di mora
(
§ 353 HGB) rimane invariato nei confronti dei commercianti.
(6) Se
dopo la conclusione del contratto risulta che il nostro credito per il
pagamento del prezzo di acquisto è messo a rischio dall'insolvenza del Cliente (ad esempio, richiesta di apertura di procedura concorsuale), siamo autorizzati a sospendere l'esecuzione secondo le disposizioni di legge e – se necessario dopo aver fissato un termine – a recedere dal contratto (art. 321 BGB). Nel caso di
contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati) siamo autorizzati a recedere dal contratto immediatamente;
restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la non necessità di fissazione di un termine.§ 4 Compensazione, Diritto di RitenzioneL'
acquirente ha diritto a compensazione o ritenzione solo nella misura in cui il proprio credito sia stato accertato giudizialmente o sia incontestato. In caso di vizi nella fornitura, restano salvi i diritti dell'Acquirente, in particolare ai sensi del
§ 8 comma 6 seconda frase delle presenti CGV.§ 5 Termine di Consegna e Ritardo nella Consegna
(1) Il
termine di consegna sarà concordato individualmente o comunicato da noi con l'
accettazione dell'ordine. Se ciò non avviene, il termine di consegna è di circa quattro settimane dalla conclusione del contratto.
(2) I
termini di consegna concordati individualmente decorrono dal ricevimento da parte dell'acquirente della nostra conferma d'ordine, ma comunque non prima della chiarificazione di tutti i dettagli necessari per l'esecuzione e della fornitura dei certificati necessari da parte dell'acquirente. Eventuali modifiche o cambiamenti ai
beni da consegnare concordati dopo l'inizio del termine di consegna comportano il riavvio del termine stesso. Il termine di consegna si considera rispettato nel giorno in cui comunichiamo all'acquirente che la consegna è pronta per la spedizione.
(3) Il
verificarsi del ritardo nella consegna sarà determinato secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, è sempre richiesta una sollecitazione scritta da parte dell'acquirente. Se siamo in ritardo nella consegna, il Cliente può
richiedere un risarcimento forfettario per il danno subito. L'importo forfettario sarà pari all'1% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo (valore della consegna) per ogni settimana di calendario completa di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore della consegna. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o che il danno subito è stato notevolmente inferiore rispetto all'importo forfettario sopra indicato.
(4) I
diritti dell'acquirente ai sensi del
§ 9 delle CGV e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare l'esclusione dell'obbligo di esecuzione (ad es.
impossibilità della prestazione e/o esecuzione supplementare o se queste sono considerate irragionevoli) restano impregiudicati.§ 6 Indisponibilità della merce per causa di forza maggiore
(1) Se
non possiamo rispettare i termini di consegna vincolanti a causa di un caso di forza maggiore, cioè qualsiasi evento grave e imprevedibile, come in particolare
guerra, conflitti terroristici, epidemie o scioperi, che sia al di fuori del controllo di una delle parti contraenti e che ci impedisca in tutto o in parte di adempiere ai nostri obblighi, inclusi incendi, inondazioni, scioperi, così come
interruzioni operative non imputabili a noi o ordini ufficiali e serrate lecite, informeremo tempestivamente l'acquirente e allo stesso tempo lo aggiorneremo sul nuovo termine di consegna previsto. Comunicheremo inoltre tempestivamente all'acquirente la cessazione della forza maggiore. Faremo tutto il possibile per
rimediare alla forza maggiore e limitarne gli effetti il più possibile.
(2) Ci
impegniamo ad adeguare il contratto alle mutate circostanze in buona fede. Per la durata e nella misura degli effetti diretti e indiretti, le parti contraenti saranno esonerate dai propri obblighi
derivanti dal contratto di acquisto e non saranno tenute ad alcun risarcimento danni a tale riguardo. Se la prestazione non sarà disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, entrambe le parti contraenti avranno il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente qualsiasi importo già corrisposto dall'acquirente.
(3) Si
considera caso di indisponibilità della prestazione ai sensi della presente disposizione anche la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un contratto di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili o non siamo obbligati all'approvvigionamento nel singolo caso.
§ 7 Consegna, Passaggio del Rischio, Spedizione
(1) Salvo diverso accordo esplicito per iscritto, la consegna viene effettuata franco magazzino Lilienthal, Germania, che costituisce anche il luogo di adempimento e il luogo di eventuali prestazioni supplementari. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce verrà spedita a un’altra destinazione (vendita mediante spedizione), senza che ciò influisca sul luogo di adempimento. Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a determinare a nostra discrezione il tipo di spedizione (in particolare l’azienda di trasporto, il percorso della spedizione, l’imballaggio).
(2) La consegna è
subordinata all’adempimento puntuale e corretto di tutti gli obblighi a carico dell’
acquirente. Restano riservate le eccezioni basate sull’inadempimento del contratto.
(3) Il
rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa
all’acquirente al più tardi al momento della consegna. Tuttavia, in caso di vendita
con consegna in luogo diverso da quello di adempimento, il rischio di perdita
accidentale e di deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di
ritardo passano già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al
vettore o a qualsiasi altra persona o ente incaricato della spedizione. Se è stato
concordato il collaudo, questo sarà determinante per il trasferimento del rischio.
Per tutto il resto, si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di
legge sui contratti d’opera. La consegna
o il collaudo si considerano avvenuti se l’acquirente è in mora nell’accettazione o
viola altrimenti i propri obblighi di collaborazione.
(4) In caso di mora
nell’accettazione o di altra violazione degli obblighi di collaborazione da parte
dell’acquirente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento di qualsiasi danno
derivante, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali spese
aggiuntive. A tal fine, siamo autorizzati ad addebitare un indennizzo forfettario
pari all’1% del valore della merce per ogni settimana di calendario, a decorrere
dal termine di consegna o – in assenza di tale termine – dalla comunicazione della
disponibilità della merce per la spedizione; tuttavia, per un massimo del 5% del
valore della merce in caso di mancata accettazione definitiva. Rimane salvo il
diritto di dimostrare danni superiori e i nostri diritti previsti dalla legge (in
particolare il rimborso di spese aggiuntive, un equo indennizzo, recesso,
risoluzione); tuttavia, l’indennizzo forfettario deve essere detratto da ulteriori
pretese pecuniarie. L’acquirente mantiene il diritto di dimostrare che non abbiamo
subito alcun danno o che il danno subito è sostanzialmente inferiore rispetto
all’indennizzo forfettario sopra menzionato.§ 8 Riserva di proprietà
(1) Noi
ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutte
le nostre pretese attuali e future derivanti dal contratto di acquisto e dal
rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
(2) La
merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi, né
ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti.
Finché il prezzo di acquisto non sia stato completamente pagato, l’acquirente deve
informarci immediatamente per iscritto se la merce dovesse essere oggetto di diritti
di terzi o di altri gravami.
(3) In
caso di comportamento dell’acquirente in violazione del contratto, in particolare
mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal
contratto secondo le disposizioni di legge e/o a esigere la restituzione della merce
in virtù della riserva di proprietà. Qualsiasi richiesta di restituzione della merce
non costituisce automaticamente dichiarazione di recesso; siamo invece autorizzati a
richiedere solo la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà e a
riservarci il diritto di recedere dal contratto. Tuttavia, se l’acquirente non paga
il prezzo di acquisto dovuto, potremo far valere tali diritti solo dopo aver fissato
senza successo un termine ragionevole per il pagamento, salvo che la fissazione di
tale termine sia superflua ai sensi delle disposizioni di legge.
(4) L’acquirente
è autorizzato, fino a revoca secondo la lett. (c) sotto, a rivendere la merce
soggetta alla suddetta riserva di proprietà nel normale corso degli affari. In tal
caso, si applicano inoltre le seguenti condizioni:
(a) La riserva di
proprietà si estende ai prodotti ottenuti dalla lavorazione, miscelazione o
combinazione della nostra merce per il loro intero valore, considerandoci produttori.
Se il diritto di proprietà di terzi permane nonostante la lavorazione, miscelazione o
combinazione con beni di terzi, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori
in fattura dei beni lavorati, miscelati o combinati. In ogni altro caso si applicano
le stesse disposizioni previste per la merce consegnata con riserva di proprietà anche
al prodotto così creato.
(b) L’acquirente
ci cede fin d’ora, a titolo di garanzia secondo il paragrafo sopra, i crediti futuri
verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del nuovo prodotto, in toto o
nella misura della nostra quota di comproprietà, se presente. Noi accettiamo la
cessione. Gli obblighi dell’acquirente indicati ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche
ai crediti ceduti.
(c) Fatto salvo
il nostro diritto di esigere il pagamento diretto, l’acquirente rimane autorizzato a
riscuotere i crediti ceduti. A tal fine, ci impegniamo a non richiedere il pagamento
dei crediti ceduti finché l’acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento, non è
in mora, non è stata presentata domanda di apertura di procedura concorsuale e non
abbiamo esercitato i nostri diritti ai sensi del paragrafo 3 di far valere la riserva
di proprietà. Tuttavia, in tal caso siamo autorizzati a richiedere che l’acquirente
ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni
necessarie per la riscossione, ci consegni la documentazione pertinente e informi i
debitori (terzi) della cessione. In tal caso siamo anche autorizzati a revocare il
diritto dell’acquirente di rivendere o lavorare la merce soggetta alla nostra riserva
di proprietà.
(5) Nella misura
in cui le garanzie di cui sopra superino il credito garantito di oltre il 10%, siamo
obbligati, a nostra scelta, a svincolare tali garanzie su richiesta dell’acquirente.
(6) Se la nostra
riserva di proprietà dovesse perdere efficacia in caso di consegne all’estero o per
altre ragioni, il Cliente dovrà immediatamente concederci una garanzia sulla merce
fornita o altra forma di sicurezza per i nostri crediti che sia valida secondo la
legge del paese interessato e che si avvicini il più possibile alla riserva di
proprietà prevista dalla legge tedesca.§ 9 Garanzia
(1)
La base della nostra garanzia sono le caratteristiche della merce concordate per
iscritto con l’acquirente. Tutte le specifiche di prodotto che costituiscono oggetto
vincolante del singolo contratto si intendono caratteristiche concordate. In assenza
di accordo sulle caratteristiche, si applicano le disposizioni di legge per
determinare se la merce sia difettosa o meno.
(2) Sono
considerate caratteristiche garantite della merce solo quelle espressamente
indicate come tali. Ciò vale in particolare per gli accordi su certificazioni della
merce o della nostra azienda, per le quali non assumiamo alcuna garanzia implicita o
tacita.
(3) In
linea di principio, non rispondiamo dei difetti di cui l’acquirente era a conoscenza
al momento della conclusione del contratto o che non ha conosciuto per grave
negligenza (
§ 442 BGB). Presupposto per qualsiasi diritto di garanzia dell’acquirente
è il pieno rispetto da parte sua di tutti i requisiti relativi a ispezione e
contestazione previsti dall’art. 377 HGB (Codice Commerciale Tedesco). Se durante
l’ispezione o successivamente viene rilevato un difetto, questo deve esserci
immediatamente comunicato per iscritto. Fermo restando l’obbligo di ispezione e
segnalazione dei difetti, l’acquirente deve segnalare per iscritto i difetti
evidenti (inclusi errori e mancanze nella consegna) entro due settimane dalla
consegna. In caso di mancata ispezione e/o comunicazione dei difetti, la nostra
responsabilità per difetti non segnalati, segnalati tardivamente o in modo non
corretto, è esclusa ai sensi della normativa vigente.
(4) I diritti di garanzia si prescrivono dopo 12 mesi dalla consegna.
(5) In
caso di non conformità della merce, spetta a noi la scelta se l’adempimento
successivo debba avvenire mediante eliminazione del difetto (riparazione) o mediante
consegna di un bene privo di difetti (sostituzione). Rimane salvo il nostro diritto
di rifiutare la tipologia di adempimento successivo scelta qualora ne ricorrano i
presupposti di legge. Se l’adempimento successivo non ha avuto successo, l’acquirente
ha diritto a una riduzione del prezzo di acquisto o al recesso dal contratto. Tuttavia,
in caso di difetto insignificante, l’acquirente non ha diritto al recesso.
(6) Siamo
autorizzati a subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento da parte
dell’acquirente del prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, l’acquirente ha diritto a
trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto.
(7) L’acquirente
deve concederci il tempo e le possibilità necessari per l’adempimento successivo
dovuto, in particolare consegnando la merce contestata ai fini di ispezione. In caso
di consegna sostitutiva, l’acquirente deve restituirci il prodotto difettoso secondo
le disposizioni di legge.
(8) Sosterremo
o rimborseremo le spese necessarie per l’ispezione e per l’adempimento successivo,
in particolare costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, secondo le
disposizioni di legge se il difetto è effettivamente presente. In caso contrario,
possiamo richiedere all’acquirente il rimborso dei costi sostenuti a seguito di
richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto (in particolare costi di
ispezione e trasporto), a meno che l’assenza del difetto non fosse riconoscibile
dall’acquirente.
(9) In casi urgenti,
ad esempio se è in pericolo la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati,
l’acquirente ha il diritto di eliminare il difetto personalmente e di richiederci il
rimborso delle spese oggettivamente necessarie. Dovrà informarci immediatamente di
tale intervento, se possibile preventivamente. Il diritto di intervento diretto non
sussiste se abbiamo diritto di rifiutare un corrispondente adempimento successivo ai
sensi delle disposizioni di legge.
(10) In caso
di difetto, le pretese dell’acquirente per danni o rimborso di spese inutili sono
limitate ai sensi del § 9. Sono escluse ulteriori pretese.§ 10 Responsabilità
(1) Siamo
responsabili dei danni – a prescindere dal motivo giuridico – nell’ambito della
responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice
negligenza, siamo responsabili, fatte salve le limitazioni di legge (ad es. diligenza
nella gestione degli affari propri; violazione non significativa di obblighi), solo
a) per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
b) per
danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale
(obbligo il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del
contratto e sul cui rispetto la parte contraente fa e può fare regolarmente
affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al
risarcimento del danno prevedibile e tipico.
(2) Le
limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 1 si applicano anche a terzi nonché
alle violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui
rispondiamo ai sensi di legge. Non si applicano in caso di occultamento doloso di un
difetto o di assunzione di una garanzia per la qualità della merce e per le pretese
dell’acquirente ai sensi della Legge sulla responsabilità per prodotti difettosi.
(3) Resta
ferma la nostra responsabilità per danni colposi alla vita, al corpo o alla salute,
nonché ai sensi della Legge sulla responsabilità per prodotti difettosi.
(4) Ogni responsabilità non espressamente prevista sopra è esclusa.
(5) L’acquirente
può recedere dal contratto per violazione di un obbligo non costituito da un difetto
della merce solo se tale violazione è a noi imputabile. È escluso un diritto di
recesso libero dell’acquirente (in particolare ai sensi degli artt. 650, 648 BGB).
Per il resto, si applicano le condizioni e le conseguenze di legge.
(6) Non sono dovute penali contrattuali tra le parti in nessun caso.§11 Controllo all’esportazione e all’importazione
È
esclusiva responsabilità dell’acquirente rispettare le normative vigenti in materia
di controllo all’importazione e all’esportazione. È esclusivamente onere
dell’acquirente valutare se un prodotto richieda una licenza di importazione o
esportazione e sia soggetto alle relative disposizioni. L’acquirente deve ottenere
tutte le autorizzazioni necessarie in tempo utile, a proprie spese e sotto la propria
responsabilità, e fornirci tali autorizzazioni senza necessità di richiesta.§ 12 Legge applicabile, foro competente, lingua
(1) Le
presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente sono regolati
esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania
(esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di beni mobili).
(2) Il luogo di
adempimento e il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al
rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente è Lilienthal, Germania. Tuttavia, siamo
anche autorizzati ad agire presso il foro generale dell’acquirente. Restano salve le
norme imperative di legge, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.
(3) Il
presente testo deve essere interpretato secondo la legge tedesca. L’elenco dei
termini allegato come appendice intitolata "Elenco dei Termini" fa parte integrante
del presente testo e ha la stessa piena efficacia come se fosse espressamente
riportato nel corpo del testo. Se il significato di un termine inglese contenuto
nell’elenco o nel presente testo differisce dal significato del corrispondente
termine tedesco, prevarrà il significato del termine tedesco.Elenco dei Termini
Luogo di accettazione
condizioni generali di vendita
mora nell’accettazione
compensazione
riserva di proprietà
eccezione di inadempimento
ausiliario nell’adempimento
luogo di adempimento
esigibile e dovuto
trasferimento del rischio
domanda riconvenzionale
IVA di legge
garanzia
ente pubblico
imprenditori
interesse commerciale dopo scadenza
risoluzione
termine di consegna
mora nella consegna
sollecito
eliminazione del difetto
riduzione del prezzo
obbligo di collaborazione
adempimento successivo
normale corso degli affari
patrimonio pubblico speciale
Legge sulla responsabilità per prodotti difettosi
recesso
garanzia
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG)
imprenditore
requisiti relativi a ispezione e contestazione
vendita con spedizione
interessi di mora
sospensione dei pagamenti
diritto di ritenzione